L’Agenzia delle Entrate con Circolare 6 dicembre 2006, n. 36 fornisce istruzioni e chiarimenti per la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali in formato elettronico, secondo le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2004.
Fra le precisazioni fornite, si segnalano, in particolare:
- ricadono nell’ambito di applicazione del D.M. tutti i documenti rilevanti ai fini tributari, esclusi i documenti doganali e quelli relativi alle accise; possono essere conservati elettronicamente anche il bilancio ed i libri sociali, la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci e dei revisori, mentre la disciplina non si applica nei documenti richiesti dalla normativa del lavoro;
- ricevute e scontrini fiscali non possono essere emessi in formato elettronico, ma solo su carta, possono essere conservati elettronicamente attraverso la memorizzazione della loro immagine;
- il documento di trasporto, se completo di tutti gli elementi obbligatori può essere emesso in formato elettronico fin dall’origine e non necessità di ulteriori annotazioni;
- per quanto riguarda le fatture, possono essere conservate con modalità tradizionali le fatture analogiche e con strumenti elettronici quelle emesse/ricevute in formato digitale, vanno però distintamente annotate in un registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica;
- l’intervento del pubblico ufficiale è necessario solo per la conservazione dei documenti analogici originali unici, fra cui rientrano i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421, C.c..
Fonte: www.seac.it
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