Con Risoluzione 18 marzo 2008, n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contratti stipulati da una società di progetto con i propri fornitori per la realizzazione di opere pubbliche non è applicabile il meccanismo del reverse charge ma la fatturazione delle prestazioni segue le regole ordinarie.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il rapporto che si instaura tra il concessionario di lavori pubblici e l’impresa che realizza le opere è riconducibile alla fattispecie dell’appalto e non del sub-appalto. Pertanto, non si applica l’inversione contabile, anche se trattasi di prestazioni effettuate nel settore edile.
Fonte: www.seac.it
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