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Novità Iva
5 Luglio 2008

Compensi liquidati al difensore d’ufficio soggetti ad IVA

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Con Risoluzione 26 giugno 2008, n. 267, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la rilevanza, ai fini IVA, dei compensi spettanti al difensore d’ufficio e liquidati con decreto del giudice.

Nel caso di specie, l’avvocato, difensore d’ufficio, non avendo potuto recuperare il credito professionale stante l’irreperibilità del cliente, aveva richiesto ed ottenuto la liquidazione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria.

L’Agenzia delle Entrate rileva come, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 l’attività del difensore d’ufficio sia rilevante ai fini IVA e pertanto, in base al principio di alternatività, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. Tuttavia, l’art. 32 delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale dispone che “Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese“. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il decreto di liquidazione di compensi spettanti all’avvocato sia esente dall’imposta di registro, bollo e spese, ma siano soggetti ad IVA.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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