Nel corso della videoconferenza organizzata dall’Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2010, è stato chiarito che l’utilizzo del credito IVA in pagamento della stessa imposta può configurarsi, in determinati casi, come compensazione “orizzontale” ed essere soggetta, dunque, ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.
Secondo l’Amministrazione finanziaria tale circostanza si configura, ad esempio, quando il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d’imposta precedente. In questi casi, pertanto, la compensazione soggiace ai seguenti vincoli:
- se il credito è superiore a euro 10.000, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza infrannuale;
- trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;
- se il credito è superiore a euro 15.000, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile).
Fonte: www.seac.it
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