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Novità Iva
10 Novembre 2000

Collegato fiscale

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Il DDL. del 9.11.2000 è composto da 102 articoli, dei quali solo dall’art. 41 al 54, ossia la Sezione I del Capo II, attengono l’Iva.

Oltre il coordinamento formale sulla disciplina di alcuni materiali di recupero, ed in materia di mercato dell’oro, sono da sottolineare le seguenti novità:

– le somministrazioni di alimenti e bevande svolte dagli enti locali presso ogni scuola di ordine e grado, scuole materne ed asili nido, sono assoggettate ad l’aliquota del 4%, vedasi Tab. A, Parte II allegata al Dpr. 633/1972.

– le operazioni elencate all’art. 7, comma 4 lettera f) del Dpr 633/1972 si considerano effettuate nel territorio dello Stato, purchè qui utilizzate, prescindendo dal fatto che il soggetto beneficiario risieda o meno nella Comunità Europea;

– l’aliquota del 4% prevista nella Tab, A, Parte II, punto 31, allegata al dpr 633/1972, relativa alle agevolazioni per disabili, si estende a: poltrone e veicoli similari, con o senza motore; motoveicoli ed autoveicoli previsti rispettivamente dagli artt.53 e 54 del D.Lgs. 285/1992.

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    Altre Novità
    9 Novembre 2000

    Collegato fiscale

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    Il DDL. del 9.11.2000 è composto da 102 articoli, dei quali solo dall’art. 55 al 102, attengono ad altre imposte o novità fiscali.

    Nella Sezione II del capo II, ci si occupa di Imposte di registro. di produzione, nonchè quelle sulle successioni e donazioni. Nel Capo III, IV, V, il collegato fiscale prevede norme su accertamento, riscossione e contenzioso, imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

    Le principali novità sono:

    – esenzione dall’Accisa per i consumi di gas di petrolio liquefatti utilizzati per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico;

    – semplificazioni per le agevolazioni prima casa al personale delle Forza Armate e di Polizia;

    – il termine di 20 giorni per il versamento dell’imposta dovuta per la registrazione, rinnovo, cessazione di contratti di locazione è elevato a trenta giorni;

    – l’imposta di successione non viene più determinata sull’intero asse ereditario, bensì le nuove aliquote si applicano sulle relative quote di spettanza di ciascun erede. o legato;

    – le novità inerenti l’imposta di successione prevedono anche l’applicazione di una franchigia di 350 milioni per ogni quota, con possibilità di elevazione ad un miliardo per casi particolari;

    – dall’1.1.2000, l’efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali di fabbricati e terreni, decorre dalla notifica da parte dell’Ufficio del Territorio competente;

    – viene istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili dovute dall’esercente dell’aeromobile e liquidate su base trimestrali con criteri specificati nel DDL.

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      Novità Irpef - Ires

      Collegato fiscale

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      Il DDL. del 9.11.2000 è composto da 102 articoli, dei quali i primi 40, ossia il capo I, attengono le imposte sui redditi.

      Il Capo I consta di 5 sezioni inerenti: redditi d’impresa, rivalutazione dei beni delle imprese, disposizioni per il settore bancario e finanziario, disposizioni per gli Enti Territoriali, disposizioni relative al Testo Unico II.DD.

      I più importanti elementi da sottolineare sono:

      – possibilità da parte dei Comuni di deliberare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale Irpef per l’anno successivo a quello di delibera;

      – deducibilità fino a Lit. 3.000.000 degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;

      – tra gli oneri detraibili, per la parte eccedente le Lit. 250.000, ci sono anche le spese veterinarie fino ad un importo di Lit. 750.000;

      – le collaborazioni coordinate e continuative per le cariche di amministratori, sindaci o revisori in società, associazioni ed altri enti, nonchè quelle intrattenute con giornali e riviste e simili, aventi ad oggetto un rapporto unitario e continuativo, senza vincolo di subordinazione, e senza impiego di mezzi propri, non vengono più considerati redditi di lavoro autonomo, bensì redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

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