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Novità Iva
22 Novembre 2010

Biotecnologie e IVA. Sentenza della Corte di Giustizia Europea

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La Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il 18 novembre 2010, con riferimento al procedimento C-156/09, si è pronunciata in favore dell’esenzione dall’IVA del fatturato realizzato da un’impresa di biotecnologie stabilita in Germania. In particolare, l’impresa si occupa di riprodurre cellule della cartilagine articolare da materiale cartilagineo, per poi inviarle a medici o cliniche, di altri Stati membri, che provvedono a reimpiantarle nei pazienti dai quali è stato prelevato il materiale originario.

L’impresa considerava tale operazione come esente dall’IVA in quanto si sarebbe trattato di servizi forniti a destinatari, titolari di partita IVA, residenti in altri Stati membri.

La normativa comunitaria richiamata nella presente pronuncia è rappresentata dalla Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA. La Corte pone, però, l’attenzione su una disposizione della Direttiva in questione diversa da quella alla quale si riferiva l’impresa tedesca. In tale situazione rileverebbe, infatti, l’art. 13, parte A, della Sesta Direttiva, destinato alle esenzioni in favore di attività di interesse pubblico, secondo il quale gli Stati membri devono prevedere l’esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche.

Le prestazioni mediche che beneficiano dell’esenzione dall’IVA sono quelle prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute. Le prestazioni specifiche poste in essere dall’impresa di biotecnologie sono, secondo quanto affermato dalla Corte Europea, indiscutibilmente parte essenziale di un processo avente scopo terapeutico. E, quindi, possono essere qualificate quali prestazioni mediche.

In più, non rileva la circostanza che tali servizi siano forniti da personale di laboratorio i cui membri non sono medici qualificati, in quanto non è necessario che la prestazione medica a carattere terapeutico sia, in tutti i suoi elementi, effettuata da personale medico.     

 

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