Con Risoluzione 28 novembre 2007, n. 349, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il biglietto aereo emesso via internet può assolvere la funzione di scontrino fiscale per certificare i corrispettivi riscossi dalla compagnia aerea.
Con tale precisazione l’Agenzia delle Entrate ha rivisto, in parte, quanto riportato in precedenza nella Circolare n. 36/2006, in cui si affermava che gli scontrini e le ricevute fiscali devono sempre essere emessi su carta. Con la presente Risoluzione n. 349/2007, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il biglietto aereo elettronico è rispettoso degli adempimenti sostanziali e formali previsti dalla disciplina IVA.
Fonte: www.seac.it
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