Con Sentenza 20 dicembre 2006, n. 27208, la Corte di Cassazione ha affermato che l’acquisto e la cessione di un considerevole quantitativo di beni da parte di un soggetto, costituisce presunzione dello svolgimento di un’attività commerciale da parte di questi.
Nel caso di specie, il soggetto acquistava all’asta beni di atiquariato per poi rivenderli; l’Ufficio IVA, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ha considerato tali operazioni come relative ad una attività imprenditoriale del soggetto medesimo; per questo motivo procedeva alla contestazione della mancanza della tenuta delle scritture ai fini IVA nonché delle relative dichiarazioni. Il soggetto propone ricorso lamentando la mancanza di prova relativa allo svolgimento di un’attività commerciale.
Secondo la Corte di Cassazione, da un fatto noto può essere ragionevolmente dedotto il fatto più probabile; in questo caso i beni acquistati sono stati venduti ad un numero non identificabile di soggetti, cioè ad una clientela generale, non determinabile a priori. Tale circostanza è sintomatica di un’attività commerciale. Sarebbe stato comunque onere del soggetto ricorrente fornire la prova del contrario.
Fonte: www.seac.it
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