Con Circolare 22 gennaio 2008, n. 4, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che non sono rilevanti ai fini IVA le prestazioni d’opera rese in passato dall’associato in partecipazione, che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali operazioni sono, pertanto, escluse dalla sfera di applicazione dell’imposta anche se effettuate anteriormente al 23 febbraio 2003, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 2-bis), del Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282, che ne disciplina l’esenzione.
Fonte: www.seac.it
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