Con Risoluzione 20 marzo 2008, n. 106, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale ai fini IVA e dell’imposta di registro, nel caso di cessione di un terreno edificabile di proprietà comune di un imprenditore agricolo e di soggetti non titolari di partita IVA.
Nel caso di specie, il terreno (considerato edificabile dal piano regolatore) è posseduto da tre fratelli in regime di comunione dei beni con i rispettivi coniugi. I tre soggetti coltivano il fondo, ma soltanto uno di essi possiede una posizione IVA in qualità di imprenditore agricolo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate ciò che rileva è il presupposto soggettivo e pertanto solamente la plusvalenza relativa alla quota del soggetto titolare di partita IVA deve essere assoggettata a tale imposta, in quanto imprenditore agricolo. Le restanti quote, relative ai cinque comproprietari non titolari di partita IVA, sono, invece, da assoggettare ad imposta di registro.
L’Agenzia, inoltre, riconferma il principio in base al quale la cessione di un terreno edificabile, coltivato dal proprietario, è soggetta ad IVA anche se il soggetto è una ONLUS.
Fonte: www.seac.it
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