Con Risoluzione 12 maggio 2008, n. 192, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale e lavoro.
Secondo l’Agenzia, se l’apporto da parte dell’associato consiste nell’erogazione di capitale a fondo perduto, tale importo non assume natura di conferimento di capitale/lavoro reso al fine di partecipare all’impresa sopportandone eventualmente i correlati rischi, ma appare come un onere non rimborsabile per poter beneficiare delle competenze professionali e del successo commerciale dell’associante.
Di conseguenza, tale apporto costituisce il corrispettivo dei servizi resi dall’associante e, pertanto, deve essere assoggettato all’imposta sul valore aggiunto secondo le regole ordinarie.
Fonte: www.seac.it
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