L’Agenzia delle Entrate ha voluto, con la Risoluzione n. 108 del 15 ottobre 2010, fornire alcune indicazioni riguardo al trattamento ai fini IVA della somministrazione del gas metano destinato a usi civili, ed in particolare della somministrazione nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi.
L’Agenzia ha richiamato la recente modifica normativa introdotta a seguito del recepimento della direttiva comunitaria del 2003 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il nuovo regime prevede un limite quantitativo per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 %: i primi 480 metri cubi annui consumati per combustione per usi civili sono assoggettati all’aliquota agevolata, mentre i metri cubi eccedenti tale soglia sono tassati con l’aliquota ordinaria del 20 %.
Nella Risoluzione è stato precisato che, in riferimento alla somministrazione del gas metano ai condomìni ed alle cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, il limite dei 480 m.c. annui deve essere riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Quindi, in presenza di un impianto centralizzato, il limite deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto è allacciato all’impianto centralizzato.
L’eventuale richiesta di rimborso, da parte degli utenti, della maggiore IVA ad essi applicata (nella misura del 20 %, invece del 10 %), riguarderà esclusivamente il rapporto tra gli utenti medesimi e la società che eroga il gas metano.
Riguardo, invece, alle modalità attraverso le quali il gestore del servizio può recuperare l’IVA applicata nella misura eccedente il 10 % e versata all’Erario, l’Agenzia ha affermato che non possono trovare applicazione i meccanismi ordinari di variazione delle fatture, ma ci si deve avvalere della procedura di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che prevede un termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione di tributi non dovuti. Il termine decorre dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura del 20 %.
Infine, per evitare un indebito arricchimento della società che eroga il gas metano, la restituzione ad essa da parte dell’Erario dell’IVA applicata in eccesso, avverrà solo a condizione che la società medesima dimostri di aver effettuato la restituzione dell’imposta agli utenti ed avverrà nel limite dell’imposta effettivamente restituita agli utenti stessi.
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