Con Sentenza 12 maggio 2005, resa nella causa C-452/03, la Corte di Giustizia UE sostiene che l’assoggettamento ad IVA dei corrispettivi derivanti dalla gestione di apparecchi da gioco si configura in base al luogo di esecuzione della prestazione e non in base alla regola generale della residenza del prestatore.
Tale attività, infatti, rientra tra le prestazioni di servizi aventi ad oggetto attività ricreative o affini ed eventuali prestazioni accessorie, per le quali l’art. 9, VI Direttiva (art. 7, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) prevede, appunto, la tassazione nel luogo di esecuzione.
Fonte: www.seac.it