Con Risoluzione 19 maggio 2008, n. 202, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto da un consorzio di comuni, ha chiarito che l’aliquota agevolata Iva del 10% è applicabile esclusivamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto concernenti la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come previsto dal n. 127-septies, tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che tra le opere di urbanizzazione primaria previste dai competenti Comuni nei piani urbanistici, sono comprese:
- le strade residenziali realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo;
- marciapiedi e vialetti pedonali in costruzione su strade residenziali, anche se realizzati successivamente alla costruzione della strada.
Restano pertanto escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata IVA le strade preesistenti, rappresentando una semplice miglioria o modifica di un’opera edilizia esistente e le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati.
Fonte: www.seac.it
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