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Novità Iva
26 Maggio 2008

Aliquota agevolata IVA (10%) per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: Risoluzione

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Con Risoluzione 19 maggio 2008, n. 202, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto da un consorzio di comuni, ha chiarito che l’aliquota agevolata Iva del 10% è applicabile esclusivamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto concernenti la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come previsto dal n. 127-septies, tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che tra le opere di urbanizzazione primaria previste dai competenti Comuni nei piani urbanistici, sono comprese:

  • le strade residenziali realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo;
  • marciapiedi e vialetti pedonali in costruzione su strade residenziali, anche se realizzati successivamente alla costruzione della strada.

Restano pertanto escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata IVA le strade preesistenti, rappresentando una semplice miglioria o modifica di un’opera edilizia esistente e le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati.

     

    Fonte:  www.seac.it

     

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