NULL
Novità Iva
10 Luglio 2010

Aliquota Iva applicabile alle cessioni di gas medicinali

Scarica il pdf

Con la Risoluzione del 22.06.2010, n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 24.04.2006, n. 219, e dai decreti ad esso collegati, in materia di immissione in commercio dei gas medicinali, e delle precisazioni fornite dall’AIFA nel mese di maggio 2010, alle cessioni di gas per uso terapeutico, come l’ossigeno, il protossido di azoto e l’aria medicinale, deve applicarsi l’aliquota agevolata del 4 %, e non quella del 10 % prevista per i medicinali.

    

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto