Con Risoluzione 27 maggio 2010, n. 43, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di IVA, specificando che l’aliquota ridotta, pari al 4%, non è applicabile ai servizi di telecomunicazione prestati nei confronti dei disabili.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’imposta agevolata è riservata soltanto agli acquisti di strumenti tecnici o informatici (PC o telefono) che, in qualche modo, aiutano la persona disabile a superare gli ostacoli alla propria autonomia.
Diversamente, il beneficio non è estendibile alle prestazioni di servizi connesse all’utilizzo di tali apparecchiature (internet, servizi di telefonia, noleggio di modem); pertanto, tali prestazioni sono soggette ad aliquota ordinaria.
Fonte: www.seac.it
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