Con Sentenza 23 aprile 2009, n. C – 460/07, la Corte di giustizia UE si è pronunciata in merito alle agevolazioni nel caso di beni d’investimento a uso misto variabile nel tempo.
In particolare, la Corte ha stabilito che non viola il principio comunitario della parità di trattamento la facoltà per il soggetto passivo IVA di detrarre l’IVA pagata sull’acquisto di un bene inserito nel proprio patrimonio d’impresa e di corrispondere successivamente l’imposta sul servizio autoconsumato relativo al bene medesimo.
Infatti, se non fosse possibile per l’impresa fruire dell’agevolazione sopra richiamata, la stessa sarebbe illegittimamente sottoposta a doppia imposizione, nonostante l’intento di destinare inizialmente il bene all’impresa.
Fonte: www.seac.it
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