Per le agenzie di viaggio non vale l’inversione della regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e, quindi, le stesse continuano ad assolvere l’IVA nel Paese in cui sono insediate.
Sebbene né l’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72 (norma che disciplina le operazioni delle agenzia di viaggio) né gli artt. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/72 (modificati dalle nuove disposizioni sulla territorialità) nulla dispongano espressamente, si può concludere che la localizzazione della prestazione delle agenzie di viaggio nel luogo in cui sono stabilite costituisce il riferimento per ancorare le prestazioni in oggetto al Paese del fornitore.
Fonte: www.seac.it
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