NULL
Novità Iva
12 Febbraio 2010

Agenzie di viaggio e territorialità delle prestazioni di servizi

Scarica il pdf

Per le agenzie di viaggio non vale l’inversione della regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e, quindi, le stesse continuano ad assolvere l’IVA nel Paese in cui sono insediate.

Sebbene né l’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72 (norma che disciplina le operazioni delle agenzia di viaggio) né gli artt. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/72 (modificati dalle nuove disposizioni sulla territorialità) nulla dispongano espressamente, si può concludere che la localizzazione della prestazione delle agenzie di viaggio nel luogo in cui sono stabilite costituisce il riferimento per ancorare le prestazioni in oggetto al Paese del fornitore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
4 Luglio 2025
Bonus per il posticipo della pensione: vantaggi Fiscali

Il bonus previsto per chi decide di rimandare il pensionamento, pur avendone maturato i...

4 Luglio 2025
News tax credit nella produzione di opere audiovisive

Il Ministero della Cultura ha aggiornato in modo significativo il quadro normativo...

4 Luglio 2025
Riforma dei redditi fondiari

I redditi fondiari sono i redditi relativi ai terreni e ai fabbricati situati nel...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto