NULL
Novità Iva
12 Febbraio 2010

Agenzie di viaggio e territorialità delle prestazioni di servizi

Scarica il pdf

Per le agenzie di viaggio non vale l’inversione della regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e, quindi, le stesse continuano ad assolvere l’IVA nel Paese in cui sono insediate.

Sebbene né l’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72 (norma che disciplina le operazioni delle agenzia di viaggio) né gli artt. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/72 (modificati dalle nuove disposizioni sulla territorialità) nulla dispongano espressamente, si può concludere che la localizzazione della prestazione delle agenzie di viaggio nel luogo in cui sono stabilite costituisce il riferimento per ancorare le prestazioni in oggetto al Paese del fornitore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Luglio 2026
Debiti con il Fisco: Le Soluzioni Che Non Sapevi di Avere

Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies,...

24 Luglio 2026
Split payment prorogato fino al 2029: l’Unione europea conferma la misura anti-evasione

L'Unione europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello...

24 Luglio 2026
Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all'estero possono...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto