NULL
Novità Iva
12 Febbraio 2010

Agenzie di viaggio e territorialità delle prestazioni di servizi

Scarica il pdf

Per le agenzie di viaggio non vale l’inversione della regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e, quindi, le stesse continuano ad assolvere l’IVA nel Paese in cui sono insediate.

Sebbene né l’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72 (norma che disciplina le operazioni delle agenzia di viaggio) né gli artt. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/72 (modificati dalle nuove disposizioni sulla territorialità) nulla dispongano espressamente, si può concludere che la localizzazione della prestazione delle agenzie di viaggio nel luogo in cui sono stabilite costituisce il riferimento per ancorare le prestazioni in oggetto al Paese del fornitore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto