NULL
Novità Iva
12 Febbraio 2010

Agenzie di viaggio e territorialità delle prestazioni di servizi

Scarica il pdf

Per le agenzie di viaggio non vale l’inversione della regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e, quindi, le stesse continuano ad assolvere l’IVA nel Paese in cui sono insediate.

Sebbene né l’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72 (norma che disciplina le operazioni delle agenzia di viaggio) né gli artt. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/72 (modificati dalle nuove disposizioni sulla territorialità) nulla dispongano espressamente, si può concludere che la localizzazione della prestazione delle agenzie di viaggio nel luogo in cui sono stabilite costituisce il riferimento per ancorare le prestazioni in oggetto al Paese del fornitore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
16 Agosto 2026
Sanzioni antiriciclaggio: cosa rischia il professionista e come difendersi

L’accesso della Guardia di Finanza nello studio di un commercialista, di un’agenzia...

3 Agosto 2026
E-commerce, cambiano le regole per la gestione dei resi online

La gestione del post-vendita diventa un elemento sempre più rilevante per le imprese...

3 Agosto 2026
Gestione capitale e investimenti: a cosa fare attenzione a lungo termine

Per gestire il proprio capitale è determinante avere una visione chiara del futuro. Si...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto