NULL
Novità Iva
12 Febbraio 2010

Agenzie di viaggio e territorialità delle prestazioni di servizi

Scarica il pdf

Per le agenzie di viaggio non vale l’inversione della regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e, quindi, le stesse continuano ad assolvere l’IVA nel Paese in cui sono insediate.

Sebbene né l’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72 (norma che disciplina le operazioni delle agenzia di viaggio) né gli artt. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/72 (modificati dalle nuove disposizioni sulla territorialità) nulla dispongano espressamente, si può concludere che la localizzazione della prestazione delle agenzie di viaggio nel luogo in cui sono stabilite costituisce il riferimento per ancorare le prestazioni in oggetto al Paese del fornitore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
13 Febbraio 2026
Global minimum tax 2026: approvato il modello per la dichiarazione annuale

https://open.spotify.com/episode/3l6UOUwvpUKXdD1e1gqpWT?si=9wxIOiRGT_iH_dZyDZVoiA I...

13 Febbraio 2026
L’IVA è al 4% per l’acquisto del veicolo adattato con patente speciale

...

13 Febbraio 2026
Tre nuove causali contributo per gli enti bilaterali

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto