NULL
Novità Iva
13 Settembre 2010

Adempimenti del soggetto estero con rappresentante fiscale in Italia riguardo a beni estratti dal deposito IVA e ceduti a clienti italiani: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 89 del 25 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla questione degli adempimenti ai fini IVA in caso di cessione in Italia di beni estratti dal deposito fiscale effettuata da soggetti non residenti mediante un rappresentante fiscale in Italia, nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nella Risoluzione l’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato la recente modifica della normativa in materia di Iva con la quale è stato ampliato l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge obbligatorio. In caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, l’IVA deve essere sempre assolta, mediante l’applicazione del meccanismo in questione, dal cessionario o dal committente, e non come di regola dal cedente o dal prestatore. E ciò anche se il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia tramite rappresentante fiscale.        

Il cedente o prestatore non residente, quindi, anche se identificato ai fini fiscali in Italia, non è tenuto ad effettuare nessun adempimento relativo all’IVA.

L’Agenzia ha, altresì, precisato che ciò non esclude che il rappresentante fiscale del soggetto estero possa emettere per proprie esigenze nei confronti del cessionario o del commitente un documento non rilevante ai fini IVA nel quale sia data indicazione che l’imposta relativa all’operazione sarà assolta dal cessionario o committente.

Il meccanismo del reverse change non trova, al contrario, applicazione quando la cessione dei beni o la prestazione di servizi è effettuata dal soggetto estero nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti in Italia. Il cedente o prestatore dovrà assolvere in modo ordinario, attraverso un rappresentante fiscale, gli obblighi derivanti dalle suddette operazioni.  

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto