Con Sentenza 22 aprile 2010 (cause riunite C-536/08 e C-539/08) la Corte di Giustizia Europea ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità dell’IVA in caso di operazioni di triangolazione.
In particolare i Giudici hanno precisato che:
- qualora la triangolazione comunitaria non vada a buon fine in quanto non è provata l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione dei beni;
- il soggetto che ha promosso tale transazione non può detrarre l’IVA che è tenuto ad assolvere sull’acquisto intracomunitario nel Paese in cui è identificato.
Fonte: www.seac.it
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