Con Risoluzione 21 gennaio 2008, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dell’acconto IVA in ipotesi di fusione per incorporazione dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai D.M. 24 ottobre 2000, n. 366 e 370.
Tali Decreti permettono a particolari categorie di soggetti (ad esempio, operanti nel settore di raccolta e smaltimento rifiuti, servizi di telecomunicazioni, ecc.) di effettuare le liquidazioni ed i versamenti IVA trimestralmente (anziché mensilmente) e senza applicazione di interessi. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in caso di fusione, l’acconto dovuto si determina tenendo conto delle operazioni effettuate dalla società incorporata a partire dalla data in cui la stessa ha effetto. Pertanto, se la fusione:
- è avvenuta in un periodo antecedente all’ultimo trimestre di liquidazione, l’acconto dovuto dall’incorporante tiene conto solo dei dati relativi alla propria liquidazione;
- se la fusione si realizza nell’ultimo periodo di liquidazione, l’incorporante dovrà tenere conto, oltre che dei propri versamenti, anche di quelli effettuati dalla incorporata;
- è avvenuta dopo la scadenza del termine di versamento dell’acconto, la liquidazione periodica definitiva relativa all’ultimo trimestre e la compilazione della dichiarazione IVA, saranno effettuate unicamente dalla società incorporante.
Fonte: www.seac.it
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