Con Ordinanza 17 settembre 2009, n. 20009, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di accertamento ai fini IVA, la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società in sede di verifica ispettiva, costituisce una prova diretta e non semplicemente indiziaria del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società; pertanto, non sono necessari ulteriori riscontri per procedere all’addebito dei maggiori corrispettivi.
I giudici hanno, inoltre, ribadito che la tenuta di una contabilità formalmente regolare non è di ostacolo all’accertamento fondato sulla base di elementi indiziari, ai sensi degli artt. 54 e 55, D.P.R. n. 633/1972, a condizione che questi, nel loro complesso, siano gravi, precisi e concordanti.
Fonte: www.seac.it
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