Con Sentenza 6 dicembre 2005, n. 26692, la Corte di Cassazione ribadisce quanto già espresso in precedenti Sentenze, statuendo a carico del contribuente l’onere probatorio in relazione a rettifiche della base imponibile basate sulle risultanze dei conti correnti bancari.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972, infatti i movimenti finanziari su conti correnti intestati a soggetti IVA si presumono riferiti all’attività commerciale da questi ultimi svolta. Spetta pertanto al contribuente, dimostrare che tali movimenti si riferiscono ad attività estranee a quelle imponibili.
Fonte: www.seac.it