L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha fornito un chiarimento rilevante in materia di agevolazioni fiscali per le vittime del dovere, i soggetti “equiparati” e i loro familiari superstiti.
L’Amministrazione conferma che l’esenzione dall’Irpef non riguarda soltanto le pensioni direttamente collegate all’evento lesivo, ma tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie.
Estensione dell’esenzione Irpef: un chiarimento definitivo
Questa interpretazione recepisce e consolida l’orientamento espresso dal legislatore e dalla Corte di cassazione, contribuendo a eliminare disparità di trattamento rispetto alle analoghe agevolazioni già riconosciute alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Chi sono le vittime del dovere e quali benefici spettano
Rientrano nella categoria delle vittime del dovere i dipendenti pubblici che, nell’esecuzione di funzioni istituzionali, hanno subito lesioni permanenti, oppure sono deceduti a causa di eventi direttamente collegati al servizio.
Tra le categorie più frequentemente coinvolte si citano:
- Forze dell’ordine
- Militari delle Forze Armate
- Vigili del fuoco
- Personale impegnato in operazioni di soccorso e protezione civile
- Altri dipendenti pubblici esposti a rischi connessi alle mansioni
A partire dagli anni ’80, la normativa ha progressivamente ampliato la tutela, includendo anche i soggetti equiparati e garantendo una serie di benefici pensionistici, indennitari e fiscali a favore delle vittime e dei loro eredi.
Riferimenti normativi richiamati
Il sistema delle agevolazioni prende forma attraverso diverse fonti legislative, fra cui:
- Nella legge n. 466/1980 – Speciali elargizioni a favore di vittime del dovere e del terrorismo.
- Legge n. 302/1990 – Norme a sostegno delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Nella legge n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564 – Ampliamento della definizione di vittime del dovere, con individuazione dei soggetti “equiparati”.
- Legge n. 407/1998, art. 2, commi 5 e 6 – Benefici fiscali per vittime del terrorismo.
- Nella legge n. 206/2004, art. 3, comma 2 – Ulteriori esenzioni fiscali.
L’estensione alle vittime del dovere delle medesime agevolazioni previste per terrorismo e criminalità organizzata è stata introdotta dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, norma oggetto del chiarimento odierno.
L’interpretazione della Cassazione
La Corte di cassazione, con la fondamentale ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha stabilito che:
- l’esenzione Irpef vale per tutti i trattamenti pensionistici,
- senza necessità che essi siano direttamente legati all’evento lesivo che ha conferito lo status di vittima del dovere.
La Suprema Corte ha ribadito questo orientamento anche nelle decisioni nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 29 maggio 2024, confermando che la norma non richiede alcun collegamento causale tra pensione ed evento dannoso.
Un aspetto particolarmente rilevante è che l’esenzione si applica all’intero importo del trattamento pensionistico, e non solo alla parte eventualmente derivante da maggiorazioni figurative. Tale interpretazione era già stata anticipata dalla stessa Amministrazione nella risoluzione n. 453/E del 2008, adottata in relazione alle vittime del terrorismo.
Applicazione dell’esenzione: cosa cambia
In base al nuovo orientamento, la platea dei beneficiari viene significativamente ampliata.
L’esenzione Irpef:
- si applica a tutte le pensioni percepite dalla vittima o dai superstiti,
- riguarda qualsiasi trattamento derivante da iscrizione assicurativa obbligatoria (ad esempio, pensione di vecchiaia, anzianità, reversibilità, inabilità),
- prescinde da un collegamento diretto con l’evento lesivo, purché lo status di vittima del dovere sia stato riconosciuto.
Si tratta di un intervento che porta chiarezza e uniformità, garantendo un trattamento fiscale omogeneo a tutti i soggetti tutelati.
Decorrenza del beneficio
L’Agenzia precisa inoltre che l’esenzione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016.
La Cassazione aveva già confermato questo limite temporale, tra le altre, con le sentenze nn. 4873/2025, 29549/2023, 29330/2023 e 19789/2023.
Non è quindi possibile applicare l’agevolazione retroattivamente per periodi anteriori al 2017.
Esenzione Irpef per le vittime del dovere
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025 rappresenta un chiarimento decisivo che:
- consolida la piena equiparazione con le vittime del terrorismo,
- elimina ogni incertezza interpretativa,
- garantisce alle vittime del dovere e ai loro familiari una tutela fiscale più ampia e coerente con la finalità solidaristica della normativa.
Si conferma quindi che la totale esenzione Irpef si applica a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalle categorie tutelate, a partire dal 2017.