Introduzione: nuove disposizioni per i sostituti d’imposta
Con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti operativi riguardo al recupero del trattamento integrativo riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati.
L’intervento si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020, che aveva introdotto il cosiddetto “bonus IRPEF” o trattamento integrativo, a beneficio dei lavoratori con determinati requisiti reddituali.
In particolare, l’Agenzia ha istituito nuovi codici tributo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per versare, tramite modello F24 o F24EP, le somme relative ai crediti indebitamente compensati, oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Contesto normativo e finalità del trattamento integrativo dipendenti
Il decreto-legge n. 3/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2020, ha introdotto un trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente, sostituendo il precedente “bonus Renzi”.
L’obiettivo della misura era quello di aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori con redditi medio-bassi, attraverso un contributo economico erogato direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta.
Il credito, maturato e compensato dal datore di lavoro, può tuttavia generare indebite compensazioni qualora, a seguito di controlli, emerga che l’agevolazione sia stata riconosciuta in assenza dei requisiti previsti dalla normativa. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate può emettere un atto di recupero per il recupero delle somme non spettanti.
L’attività di controllo e il recupero dei crediti
In base all’articolo 38-bis del DPR 600/1973, gli uffici dell’Agenzia possono procedere al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione.
Tale procedura si attiva a seguito di controlli sostanziali, finalizzati a verificare la correttezza delle compensazioni effettuate dai sostituti d’imposta.
L’atto di recupero può riguardare non solo il credito principale, ma anche gli interessi e le sanzioni correlate. Proprio per agevolare il versamento di tali importi, la risoluzione n. 51/2025 introduce codici tributo specifici da utilizzare nei modelli di pagamento F24 e F24EP.
I codici tributo per il modello F24 per il trattamento integrativo dipendenti
Per i sostituti d’imposta che operano con il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 7909 – “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- 7910 – “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”
Modalità di compilazione del modello F24
I codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”.
Le istruzioni operative prevedono di:
- riportare nei campi “codice ufficio” e “codice atto” i dati presenti nel provvedimento notificato dall’Agenzia;
- indicare nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione (formato “AAAA”);
- lasciare vuoto il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”.
I codici tributo per il modello F24EP
Per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 Enti Pubblici (F24EP), sono stati istituiti due ulteriori codici:
- 700E – “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- 701E – “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”
Istruzioni per la compilazione del modello F24EP
Anche in questo caso, i codici devono essere riportati nella sezione “Erario” (valore F), nella colonna “importi a debito versati”, seguendo le seguenti indicazioni:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto” devono essere riportate le informazioni contenute nell’atto notificato;
- nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
- il campo “riferimento A” non deve essere valorizzato.
Obiettivo dell’intervento e impatto operativo
L’introduzione di questi nuovi codici tributo ha l’obiettivo di semplificare le procedure di regolarizzazione per i sostituti d’imposta, consentendo loro di adempiere correttamente agli obblighi di versamento derivanti dagli atti di recupero.
Inoltre, la misura rafforza i controlli e la trasparenza nella gestione delle agevolazioni fiscali, favorendo un utilizzo più corretto e tracciabile delle compensazioni.
Per i sostituti d’imposta, è fondamentale verificare accuratamente la spettanza del trattamento integrativo ai lavoratori prima di procedere alla compensazione, al fine di evitare successive contestazioni e sanzioni.
Cosa prevede la risoluzione del 6 ottobre
Con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante strumento operativo per la gestione dei crediti indebitamente utilizzati in relazione al trattamento integrativo.
Grazie ai nuovi codici tributo, i sostituti d’imposta e gli enti pubblici dispongono ora di modalità chiare e standardizzate per effettuare i versamenti dovuti, assicurando così maggiore certezza e uniformità nell’applicazione della normativa tributaria.