string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
Scritto da:
22 Settembre 2023
4 Minuti di lettura

Tassazione di favore anche con trasferte occasionali

Scarica il pdf

Il 12 settembre 2023, si è affrontata la questione della tassazione di favore per un lavoratore italiano distaccato in Germania per motivi aziendali dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Questo distacco è avvenuto nell’interesse esclusivo della consociata tedesca del gruppo. La questione principale riguardava la possibilità di applicare il trattamento fiscale agevolato, nonostante il dipendente avesse effettuato occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui l’Italia.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate è stata chiara. La presenza occasionale del dipendente in Italia non intacca il carattere di esclusività e continuità del rapporto di lavoro all’estero, purché il periodo di permanenza all’estero superi i 183 giorni all’anno e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Questo principio è stato confermato nella risposta n. 428 del 12 settembre 2023 dell’Agenzia delle entrate.

Dalla risposta n.428 sul caso specifico di un lavoratore in trasferta occasionale

In sintesi, la situazione in esame riguarda un dipendente italiano distaccato in Germania, il cui lavoro comporta occasionali trasferte all’estero. L’Agenzia richiama l’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, che stabilisce che il reddito di lavoro dipendente svolto all’estero in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente. Questa definizione del reddito non si basa sulla retribuzione effettivamente corrisposta. È applicata ai dipendenti che, nonostante lavorino all’estero, mantengono la loro residenza fiscale in Italia.

L’applicazione di questa misura di favore richiede che il lavoratore distaccato all’estero sia inquadrato in una delle categorie per cui è prevista una retribuzione convenzionale. Il lavoro sia caratterizzato da una permanenza o stabilità sufficienti, che l’attività lavorativa all’estero sia l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il lavoratore trascorra più di 183 giorni all’anno nello Stato estero.

Trattamento fiscale agevolato anche per trasferte occasionali

Nel caso in esame, tutti i requisiti sono stati soddisfatti. Il dipendente rientra nella categoria prevista dalla disposizione, la prestazione lavorativa all’estero è stabile ed esclusiva. Il dipendente ha trascorso più di 183 giorni in Germania nel 2022, senza necessariamente doverli trascorrere in modo continuativo.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che il trattamento fiscale agevolato può essere applicato al lavoratore distaccato in Germania per esigenze aziendali. Anche se effettua trasferte occasionali in altri Paesi, compresa l’Italia. Ciò è valido a condizione che il periodo di lavoro all’estero superi i 183 giorni all’anno. Tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa siano rispettati, confermando così la continuità e l’esclusività del rapporto di lavoro presso la consociata estera.

Articoli correlati
2 Ottobre 2026
Decreto carburanti di luglio 2026: la legge di conversione amplia le misure fiscali

La legge n. 166 del 25 settembre 2026, di conversione del Dl n. 133 del 27 luglio 2026,...

2 Ottobre 2026
Partite IVA e concordato preventivo 2026/2027: in arrivo la pagella a colori!

Concordato preventivo 2026/2027 per le Partite IVA: scopri come funziona la pagella a...

2 Ottobre 2026
Pensione INPS a residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia

La pensione erogata dall’INPS a un contribuente fiscalmente residente in Cina può...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto