Il tema del rimborso delle spese di taxi pagate in contanti da un lavoratore dipendente è stato oggetto di un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La risposta n. 302 del 4 dicembre ha confermato che, quando il dipendente sostiene in Italia una spesa pagata senza strumenti tracciabili, il relativo rimborso diviene interamente imponibile ai fini Irpef e deve quindi essere assoggettato a ritenuta da parte del datore di lavoro.
Inquadramento normativo e principio di onnicomprensività
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, secondo il cosiddetto principio di onnicomprensività.
In tale perimetro rientrano anche i rimborsi spese, salvo le deroghe previste dai commi successivi dello stesso articolo.
Il comma 5 dell’articolo 51 TUIR disciplina in particolare le indennità e i rimborsi relativi alle trasferte del dipendente al di fuori della sede abituale di servizio. Per le spese sostenute nel territorio dello Stato, la norma richiede obbligatoriamente l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (quali bonifici, carte di credito o di debito) affinché il rimborso possa essere escluso dalla formazione del reddito.
Pagamento in contanti il taxi ai fini del rimborso conseguenze fiscali
Il chiarimento dell’Agenzia è netto:
se la spesa è stata sostenuta in contanti, il relativo rimborso concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, anche quando si tratta di trasferte di servizio all’interno del territorio nazionale.
Pertanto, in assenza di tracciabilità, l’importo rimborsato:
- diventa imponibile ai fini Irpef;
- deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto calcolata secondo l’aliquota marginale applicabile al reddito del lavoratore;
- deve essere trattenuto e versato dall’amministrazione o dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1, del DPR 600/1973.
Il caso pratico del rimborso del taxi ad un dipendente
Il chiarimento è stato richiesto da un Ministero che doveva rimborsare a una propria dipendente le spese di taxi sostenute durante tre missioni di servizio, sia in Italia sia all’estero.
La particolarità della vicenda risiede nel fatto che, per le corse svolte sul territorio nazionale, la dipendente aveva pagato in contanti, mentre non si ponevano questioni per le spese all’estero dove la normativa sulla tracciabilità non si applica allo stesso modo.
Di conseguenza, l’Agenzia ha stabilito che:
- per le spese in Italia pagate in contanti, il rimborso è integralmente imponibile;
- per le spese sostenute all’estero, resta applicabile la disciplina ordinaria, che non richiede necessariamente l’uso di strumenti tracciabili ai fini della non imponibilità.
Rimborso taxi dipendente in Italia
Il rimborso delle spese di taxi sostenute in Italia dal dipendente e pagate in contanti:
- costituisce reddito da lavoro dipendente;
- è soggetto a imposizione fiscale;
- comporta l’applicazione della ritenuta Irpef, calcolata con l’aliquota marginale del lavoratore.
Il caso conferma l’importanza della tracciabilità dei pagamenti ai fini della corretta qualificazione fiscale dei rimborsi spese: una condizione che le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro devono verificare attentamente per applicare in modo corretto il regime di non imponibilità previsto dal TUIR.