30 settembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una recente consulenza giuridica, ha chiarito numerosi aspetti riguardanti il trattamento fiscale del lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico.
Il quadro normativo di riferimento
Il decreto legislativo n. 36 del 2021 ha introdotto una profonda riforma del lavoro sportivo, ridefinendo ruoli, tutele e modalità di inquadramento fiscale dei lavoratori del settore.
La riforma ha introdotto agevolazioni fiscali e contributive a beneficio sia dei lavoratori sportivi sia degli enti sportivi.
In questo contesto, un ente pubblico ha rivolto all’Agenzia delle Entrate alcuni quesiti per chiarire il trattamento fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori sportivi, dei premi erogati e delle condizioni di accesso al regime forfetario.
L’Agenzia ha risposto con il documento di prassi n. 14/2025, che esamina cinque principali questioni interpretative.
Ritenuta d’acconto per i redditi superiori a 15mila euro
Il primo chiarimento riguarda i lavoratori sportivi dilettanti autonomi.
L’Agenzia ha confermato che i compensi fino a 15mila euro annui non sono soggetti a imposizione né a ritenuta d’acconto, come previsto dall’articolo 36, comma 6, del Dlgs 36/2021.
Tuttavia, per beneficiare di questa esenzione, il lavoratore deve presentare al sostituto d’imposta una autocertificazione che attesti l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno.
Esempio pratico:
Se un lavoratore autonomo collabora con due diverse associazioni sportive dilettantistiche, dovrà fornire a ciascuna un’autocertificazione aggiornata ogni volta che riceve un pagamento.
L’associazione può non applicare la ritenuta finché la somma dei compensi annui non supera i 15mila euro. Superata tale soglia, la ritenuta del 20% si applica solo sulla parte eccedente.
Regime di non imponibilità per autonomi e forfetari
Il secondo quesito riguarda la soglia di esenzione dei 15mila euro per i lavoratori autonomi e per chi opera in regime forfetario.
L’Agenzia ribadisce che la soglia resta valida in entrambi i casi: solo i compensi che superano i 15mila euro concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Per i lavoratori autonomi, l’importo eccedente va sommato agli altri componenti positivi di reddito e da esso si potranno dedurre le spese ammissibili.
Per i forfetari, il coefficiente di redditività si applica esclusivamente alla parte che supera i 15mila euro, ma l’intero importo (inclusa la quota esente) conta ai fini della verifica del limite massimo dei compensi per l’accesso al regime agevolato.
L’Agenzia precisa inoltre che, per valutare l’accesso al regime forfetario nel 2024, rilevano solo i rapporti di lavoro sportivo attivati nel 2023 secondo la nuova disciplina.
Non si considerano invece i compensi che, nel 2023, rientravano tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR), anche se provenienti dallo stesso soggetto con cui nel 2024 si instaura un rapporto di lavoro sportivo.
Tassazione dei premi legati ai risultati sportivi
Un altro punto di dubbio riguardava il trattamento fiscale dei premi legati ai risultati sportivi, previsti dai contratti di lavoro.
L’Agenzia chiarisce che tali somme, anche se definite come “premi”, sono considerate componenti variabili della retribuzione e quindi seguono le regole fiscali del contratto di lavoro sportivo (subordinato o autonomo).
Pertanto, non si applica la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’articolo 30 del DPR 600/1973 per le vincite e i premi da giochi o competizioni.
Sono inoltre esclusi dalla ritenuta i premi corrisposti direttamente agli enti sportivi, e non ai singoli atleti.
Diverso è il caso dei premi erogati dalle Federazioni sportive ai professionisti convocati in Nazionale: in questo caso, trattandosi di attività considerate di tipo dilettantistico, si applica la ritenuta a titolo d’imposta prevista dallo stesso articolo 30 del DPR 600/1973.
Se invece il compenso deriva da un contratto diretto tra l’atleta professionista e la Federazione, la somma rientra nel reddito di lavoro (dipendente o autonomo, a seconda del caso).
Rilevanza ai fini IRAP dei compensi superiori a 85mila euro
L’ultimo chiarimento riguarda l’applicazione dell’IRAP sugli enti che erogano compensi ai collaboratori sportivi dilettantistici.
La normativa speciale prevede l’irrilevanza ai fini IRAP dei compensi fino a 85mila euro annui.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che non si tratta di una franchigia: ciò significa che, se anche uno solo dei compensi supera la soglia, l’intero importo diventa rilevante ai fini della base imponibile IRAP dell’ente erogante.
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 14/2025 offrono un quadro più chiaro e sistematico sull’applicazione delle regole fiscali nel lavoro sportivo, fornendo un punto di riferimento importante per associazioni, federazioni e professionisti del settore.
Le risposte contribuiscono a ridurre l’incertezza interpretativa, favorendo una gestione più trasparente e coerente dei rapporti economici nel mondo dello sport.