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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
15 Dicembre 2023
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Titolari di reddito agrario e acconto Irpef

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I titolari di reddito agrario devono provvedere al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) presso la cassa. Questa disposizione riguarda il secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2023, e la scadenza ordinaria è fissata per il 30 novembre 2023. Va sottolineato che i titolari di reddito agrario non possono beneficiare del rinvio della scadenza al 16 gennaio 2024, come stabilito dall’articolo 4 del Collegato alla manovra di bilancio 2024.

Eccezioni reddito agrario di pagamento posticipato dell’Irpef

L’opzione di posticipare la scadenza al gennaio successivo è riservata esclusivamente ai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, e non si applica agli esercenti attività agricola. Questi ultimi sono anche esclusi dalla facilitazione che consente la dilazione del pagamento dell’acconto in cinque rate mensili di pari importo a partire da gennaio, con scadenza il 16 di ciascun mese.

La motivazione di tale esclusione per il reddito agrario deriva dai requisiti richiesti per beneficiare della proroga. La normativa limita l’agevolazione ai titolari di partita IVA che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato “ricavi” o “compensi” inferiori a 170mila euro. Questo criterio si applica esclusivamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, non al reddito agrario dichiarato nel quadro RA del modello Redditi.

In sintesi, l’ampliamento dei termini è negato ai produttori agricoli, tranne che per coloro che operano come impresa individuale e superano i limiti fissati per il reddito agrario. In questo caso, il reddito in eccesso può essere considerato reddito d’impresa secondo le disposizioni specifiche.

La circolare n. 31/2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli sugli ambiti applicativi della proroga prevista dall’articolo 4 del Collegato alla legge di bilancio. Specificamente per le imprese agricole, viene indicato che la soglia di accesso all’agevolazione deve basarsi sul volume d’affari anziché sui ricavi. La circolare fornisce anche indicazioni dettagliate per le persone fisiche esercenti attività agricole connesse. Sottolinea l’importanza del volume d’affari complessivo per le attività commerciali o di lavoro autonomo.

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