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Novità Irpef - Ires
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1 Dicembre 2023
4 Minuti di lettura

Proroga del secondo acconto dell’Irpef per il 2023

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Il 9 novembre 2023 sono stati forniti ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla proroga del secondo acconto dell’Irpef per il 2023, come introdotto dal decreto legge n. 145/2023, noto anche come decreto “Anticipi”. Attraverso la circolare n. 31, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Sono state delineate le condizioni che devono essere soddisfatte per poter beneficiare della posticipazione del pagamento.

La normativa in questione si applica esclusivamente al periodo d’imposta 2023. Inoltre prevede il differimento della scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, indicate nella dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2023, dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. Inoltre, si offre la possibilità di rateizzare il pagamento in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2024.

Chiarimenti sulla proroga Irpef: chi può usufruire

La circolare fornisce dettagli in merito ai soggetti che possono usufruire di questa proroga, precisando che devono essere contemporaneamente titolari di partita IVA e aver dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel periodo d’imposta 2022. Va notato che l’estensione della proroga si applica esclusivamente al titolare nell’ambito dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale, escludendo i collaboratori.

Un ulteriore chiarimento fornito riguarda il fatto che la proroga si applica anche al versamento in un’unica soluzione dell’acconto relativo alle imposte sui redditi. Restano esclusi dalla proroga le persone fisiche senza partita IVA, quelle con partita IVA che hanno dichiarato ricavi superiori a 170.000 euro nel 2022 e soggetti diversi dalle persone fisiche.

Limitazioni sulla seconda proroga acconto Irpef

Per determinare il superamento della soglia di 170.000 euro. La circolare specifica che bisogna fare riferimento ai compensi e ai ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Secondo quanto stabilito dall’articolo 57 del TUIR. Per le attività agricole, si considera l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Anziché il totale dei ricavi, e nel caso di assenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA. Si tiene conto del fatturato complessivo del 2022, considerando anche le operazioni certificate tramite fattura e quelle soggette a memorizzazione e trasmissione telematica. In presenza di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

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