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26 Settembre 2025
4 Minuti di lettura

Posticipo del pensionamento e non imponibilità: chiarimenti dall’Agenzia

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18 settembre 2025 – L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 247, ha fornito importanti chiarimenti sul regime di non imponibilità fiscale previsto per i lavoratori che scelgono di rinunciare all’accredito contributivo in vista del pensionamento.
La novità riguarda non solo i dipendenti iscritti alle forme sostitutive della previdenza obbligatoria, ma anche quelli iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), compresi i dipendenti pubblici.

La misura: rinuncia ai contributi e incentivo in busta paga

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e successivamente ampliata dalla Legge di Bilancio 2025, questa disposizione consente al lavoratore prossimo alla pensione di:

  • Rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali maturati nell’ultimo periodo lavorativo.
  • Ricevere direttamente in busta paga l’importo corrispondente ai contributi non versati.
  • Posticipare il pensionamento, continuando a lavorare con un vantaggio economico immediato.

Questa possibilità rappresenta un incentivo a proseguire l’attività lavorativa pur avendo già maturato i requisiti per l’uscita anticipata.

A chi si applica: lavoratori interessati

Attualmente la misura riguarda:

  • I lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103).
  • Chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria:
    • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.
    • 41 anni e 10 mesi per le donne.

Grazie alla modifica della Legge di Bilancio 2025, il beneficio si estende a una platea più ampia di dipendenti, compresi gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio coloro che appartengono alla Gestione pubblica.

Il nodo interpretativo: cosa chiedeva l’ente

Un ente previdenziale aveva presentato interpello all’Agenzia per chiarire un dubbio:
l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis del TUIR, che disciplina la non imponibilità delle somme derivanti dalla rinuncia ai contributi, non menzionava espressamente le forme esclusive dell’AGO.
La domanda era se i lavoratori iscritti a queste forme, pur avendo gli altri requisiti previsti, potessero beneficiare dell’incentivo come gli iscritti alle forme sostitutive.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, richiamando la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, ha chiarito che:

  • Il regime di non imponibilità deve applicarsi anche ai lavoratori iscritti a forme esclusive dell’AGO, inclusi i dipendenti pubblici.
  • Escludere questi lavoratori avrebbe vanificato l’incentivo, creando una disparità di trattamento ingiustificata.
  • La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 161) ha espressamente ampliato il beneficio a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate, senza distinzioni.

In pratica, le somme corrispondenti alla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e quindi non sono tassate.

I vantaggi per i lavoratori

La conferma dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una buona notizia per i dipendenti pubblici e privati che desiderano:

  • Aumentare il proprio stipendio netto nel periodo che precede la pensione.
  • Rinviare l’uscita dal lavoro in modo economicamente vantaggioso.
  • Beneficiare di un trattamento fiscale agevolato.

Questa interpretazione garantisce equità tra le diverse categorie di lavoratori, assicurando che l’incentivo sia realmente efficace per tutti gli aventi diritto.

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