Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto attuativo che dà piena operatività al nuovo regime fiscale di libera circolazione delle perdite infragruppo, in vigore dal 31 dicembre 2024. Il decreto attuativo del MEF, datato 27 giugno 2025, attua l’articolo 177-ter del TUIR e sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
Obiettivo: neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie
L’intervento si inserisce in un più ampio processo di riforma fiscale volto a semplificare e favorire la neutralità fiscale nelle operazioni di riorganizzazione societaria: fusioni, scissioni e conferimenti. L’intento è tutelare la continuità economica dei soggetti coinvolti, evitando penalizzazioni legate al riporto delle perdite.
Superamento delle limitazioni tradizionali
Grazie al nuovo decreto, le limitazioni previste per il riporto delle perdite in operazioni straordinarie non si applicano più tra società appartenenti allo stesso gruppo, a patto che vengano rispettati i criteri stabiliti dal decreto. Questo rappresenta una netta svolta rispetto alla normativa precedente, che imponeva vincoli basati sulla “vitalità” della società in perdita e sul patrimonio netto.
Il concetto di “gruppo societario”
All’interno del decreto viene definito cosa si intende per gruppo societario: società o enti collegati da rapporti di controllo, diretto o indiretto, così come stabilito dall’articolo 2359 del Codice Civile. Questo chiarimento è essenziale per delimitare il perimetro soggettivo del nuovo regime.
Perdite infragruppo vs. perdite omologate
Perdite infragruppo
L’articolo 3 distingue le perdite infragruppo, maturate durante periodi in cui le società coinvolte erano già parte del medesimo gruppo fin dall’inizio del periodo d’imposta. Tali perdite possono essere riportate senza subire i limiti ordinari.
Perdite omologate
Diverso il caso delle perdite omologate, cioè quelle maturate prima dell’ingresso nel gruppo. Possono essere riportate solo se:
- maturate dal 2024 in poi,
- e già sottoposte positivamente ai controlli previsti dal TUIR al momento dell’ingresso.
Il principio della stratificazione temporale
Particolare attenzione è dedicata alla “stratificazione temporale” delle perdite omologate. L’articolo 4 stabilisce che esse si considerano maturate nell’anno in cui sono state sottoposte ai limiti TUIR, evitando così abusi o doppie valutazioni del loro periodo di origine.
Anzianità di partecipazione al gruppo
L’articolo 5 regola i criteri per determinare da quanto tempo una società appartiene al gruppo, elemento cruciale per l’accesso al regime agevolato. In sintesi:
- Fusioni: si considera l’anzianità minore tra le società partecipanti.
- Scissioni: vale l’anzianità più breve tra scissa e beneficiaria. Se la beneficiaria è una società nuova, si eredita quella della scissa.
- Conferimenti di azienda: valgono le stesse regole previste per le scissioni.
Riporto perdite superiore al patrimonio netto
L’articolo 6 affronta i casi in cui il riporto delle perdite eccede il patrimonio netto. In tal caso:
- l’eccedenza viene imputata prima alle perdite fiscali “ordinarie”,
- e vengono fissati criteri specifici per determinare quali perdite siano utilizzate in compensazione (come il criterio cronologico).
Coordinamento con il consolidato fiscale
L’articolo 7 prevede il coordinamento con il regime del consolidato fiscale. Le perdite infragruppo o omologate residue, dopo una delle operazioni indicate, possono essere usate solo per compensare il reddito della società che le ha maturate, secondo quanto stabilito dall’art. 118, comma 2 del TUIR.
Disposizioni transitorie
Infine, l’articolo 8 introduce una distinzione tra:
- perdite pregresse, maturate prima della riforma,
- e perdite successive, soggette pienamente alle nuove regole.
Questo per garantire un passaggio ordinato al nuovo sistema, senza creare disparità di trattamento.