L’imposta sostitutiva al 7%, prevista per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno d’Italia, si applica anche ai redditi derivanti dalla liquidazione di società estere partecipate dal contribuente.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Un cittadino residente fiscalmente in Francia, percettore di pensione estera dal 2025, trasferirà la propria residenza nel 2026 in un comune del Mezzogiorno e intende esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del TUIR, che consente di applicare una flat tax del 7% sui redditi prodotti all’estero.
Contestualmente al trasferimento, il contribuente procederà alla messa in liquidazione di due società estere (una francese e una lussemburghese) da lui detenute e attraverso cui ha svolto la propria attività. La domanda posta all’Agenzia era se i redditi generati dalla liquidazione potessero rientrare nel regime agevolato.
La risposta n. 292/2025 conferma che anche i proventi di liquidazione rientrano nel perimetro dell’agevolazione.
Il funzionamento del regime fiscale del 7%
L’art. 24-ter del TUIR stabilisce che i soggetti che:
- sono titolari di redditi da pensione estera
- trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia)
- oppure in comuni inseriti negli allegati al D.L. 189/2016 o in quelli colpiti dal sisma del 2009
- con popolazione non superiore a 20.000 abitanti
possono optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi di fonte estera, definiti ai sensi dell’art. 165, comma 2 del TUIR.
Il regime ha durata massima di 10 anni e le modalità operative sono state definite dal provvedimento del 31 maggio 2019.
Inquadramento dei redditi: pensioni, dividendi e utili esteri
La circolare 21/2020 chiarisce che:
- i redditi da pensione estera sono assimilati a redditi di lavoro dipendente;
- l’opzione consente di tassare al 7% qualsiasi reddito prodotto all’estero, a prescindere dalla categoria.
L’interpello 766/2021 ha inoltre stabilito che:
- i dividendi erogati da società non residenti sono redditi di capitale esteri;
- lo stesso vale per distribuzioni di utili da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata;
- l’imposta sostitutiva del 7% esaurisce ogni ulteriore tassazione in Italia.
Trattamento dei redditi da liquidazione
Secondo l’art. 47, comma 7 del TUIR e la circolare 52/2004, i redditi derivanti dalla liquidazione di una società sono classificati come redditi di capitale.
Di conseguenza, anche il reddito ottenuto dalla liquidazione di una società estera:
- è considerato un reddito di capitale prodotto all’estero;
- può rientrare pienamente nel regime agevolato del 7%.
Accordo di cooperazione amministrativi
Il contribuente residente in Francia che si trasferirà in un comune del Sud Italia con meno di 20.000 abitanti, provenendo da un Paese con accordo di cooperazione amministrativa, potrà:
- accedere al regime opzionale del 7% previsto dall’art. 24-ter TUIR;
- applicarlo non solo ai redditi da pensione, ma anche ai redditi derivanti dalla liquidazione delle sue società estere.
Si tratta di un chiarimento significativo, che conferma l’ampiezza del beneficio fiscale e la sua applicabilità a una vasta gamma di redditi esteri.