Il rientro in Italia a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita trascorso all’estero non impedisce l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023. È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 317 del 23 dicembre 2025, che segna un netto cambio di impostazione rispetto alla disciplina previgente.
La nuova normativa, infatti, attribuisce rilievo centrale al requisito della residenza fiscale all’estero, superando le precedenti interpretazioni che penalizzavano i lavoratori rientrati in Italia dopo un periodo di sospensione del rapporto di lavoro con il datore nazionale.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento trae origine dalla situazione di un contribuente impiegato dal 2001 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso una banca italiana. Nel 2018 il lavoratore ha richiesto un periodo di aspettativa non retribuita per accettare un incarico professionale all’estero, trasferendo la propria residenza fiscale fuori dall’Italia e iscrivendosi all’AIRE.
Terminata l’esperienza lavorativa estera nel marzo 2024, il contribuente è rientrato in Italia nel mese di maggio dello stesso anno, riprendendo servizio presso la banca di origine. A fronte di tale rientro, è stato chiesto se fosse possibile beneficiare del nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, applicabile dal 2024.
Il superamento della disciplina precedente
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova formulazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 non prevede alcuna esclusione automatica per i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di aspettativa. Questo rappresenta un importante elemento di discontinuità rispetto al passato, quando la sospensione del rapporto di lavoro con il datore italiano era spesso considerata un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, ciò che rileva oggi è esclusivamente il fatto che il contribuente abbia effettivamente trasferito la residenza fiscale all’estero e che rispetti il periodo minimo di permanenza richiesto dalla norma. La modalità con cui il rapporto di lavoro italiano è stato gestito durante l’esperienza estera, inclusa l’aspettativa non retribuita, risulta quindi irrilevante ai fini dell’accesso al beneficio.
Caratteristiche del nuovo regime impatriati
Il regime agevolativo introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024 e consente una riduzione significativa della base imponibile dei redditi di lavoro. In particolare, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 50 per cento, entro il limite massimo di 600.000 euro annui.
L’agevolazione è subordinata al rispetto di una serie di condizioni, tra cui:
- l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per il periodo minimo previsto dalla legge;
- lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato;
- il possesso di una qualificazione o specializzazione elevata, secondo i criteri normativi.
Il requisito temporale della residenza all’estero
Un elemento centrale del nuovo regime riguarda il periodo minimo di residenza fiscale fuori dall’Italia, che varia in funzione del rapporto con il datore di lavoro. In via generale, è richiesto un periodo di tre anni, ma tale durata può aumentare nei casi in cui il lavoratore rientri alle dipendenze dello stesso soggetto o gruppo per cui lavorava prima del trasferimento all’estero.
In particolare, la norma prevede:
- sei periodi d’imposta se il lavoratore non era precedentemente impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo;
- sette periodi d’imposta se, invece, il lavoratore aveva già prestato attività in Italia per lo stesso datore prima dell’esperienza estera.
La soluzione adottata nel caso concreto
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il requisito temporale richiesto è stato individuato in tre periodi d’imposta, poiché il datore di lavoro estero risulta diverso da quello italiano. Di conseguenza, il fatto che il lavoratore fosse stato collocato in aspettativa non retribuita prima del trasferimento all’estero non assume alcuna rilevanza ai fini dell’agevolazione.
L’Amministrazione finanziaria ha quindi concluso che il contribuente può beneficiare del nuovo regime impatriati, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Decorrenza del nuovo regime impatriati senza aspettativa
Il regime agevolativo trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e si estende per la durata prevista dalla legge. È pertanto fondamentale che il rientro sia correttamente documentato e che la posizione fiscale del contribuente risulti coerente con le dichiarazioni rese.
Dal punto di vista operativo, assume particolare importanza la corretta gestione degli adempimenti anagrafici e fiscali. Nonché la comunicazione al datore di lavoro dell’intenzione di avvalersi del regime agevolato.