Quando si trasferisce un complesso organico e unitario di attività professionali a una società operante nel sistema ordinistico, non si generano né plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili, si parla quindi di neutralità fiscale. Questo principio si applica anche al caso del conferimento di uno studio odontoiatrico in una società a responsabilità limitata del medesimo settore.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale orientamento con la risposta n. 148 del 4 giugno 2025, affrontando un tema attuale e rilevante: la possibilità di effettuare il trasferimento di uno studio professionale, comprensivo di beni materiali, beni immateriali, contratti e clientela, a favore di una società, senza conseguenze fiscali immediate per i professionisti coinvolti.
Neutralità fiscale dello studio odontoiatrico
Una associazione professionale odontoiatrica ha espresso la volontà di trasferire il proprio studio a una Srl odontoiatrica costituita secondo la legge n. 124 del 2017. Il conferimento avverrebbe senza la corresponsione di alcun corrispettivo in denaro. I soci professionisti otterrebbero, in cambio del conferimento, quote di partecipazione nella società, insieme al diritto di percepire una parte degli utili generati dalla stessa.
Un aspetto che ha sollevato dubbi è legato alla peculiare natura giuridica delle società odontoiatriche. Pur essendo legittimate all’esercizio dell’attività odontoiatrica, queste società non sono tenute all’iscrizione all’albo professionale, a patto che il direttore sanitario e il personale operante siano iscritti regolarmente. L’interrogativo posto dall’associazione è quindi se il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 177-bis, comma 2, lett. a), del Tuir sia applicabile anche in assenza di iscrizione all’albo da parte della società stessa.
Il quadro normativo di riferimento della neutralità
L’articolo 177-bis del Tuir, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, disciplina il regime di neutralità fiscale per i conferimenti di complessi unitari di attività professionali a favore di società che operano nel contesto ordinistico. Tali operazioni, secondo quanto stabilito dalla norma, non producono né plusvalenze imponibili né minusvalenze deducibili, a condizione che il trasferimento sia diretto a una società che esercita attività regolamentate da un ordine professionale.
Le società interessate da tale disposizione sono:
- le società tra professionisti (ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 183/2011),
- e le altre società che esercitano attività soggette alla disciplina di un ordine professionale.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, questa normativa è estensibile anche alle operazioni di aggregazione o riorganizzazione di studi odontoiatrici, purché si tratti del trasferimento di un complesso unitario finalizzato esclusivamente all’esercizio dell’attività odontoiatrica, e siano rispettate le disposizioni settoriali vigenti.
Il ruolo delle società odontoiatriche secondo la normativa sanitaria
Per quanto riguarda specificamente l’attività odontoiatrica, la legge n. 124/2017, all’articolo 1, comma 153, dispone che l’esercizio della professione odontoiatrica è riservato a soggetti in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla legge n. 409/1985, che esercitano come liberi professionisti. Tuttavia, la stessa legge prevede anche la possibilità che l’attività venga svolta da società operanti nel settore odontoiatrico, a condizione che:
- la struttura sia dotata di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri,
- le prestazioni siano erogate da professionisti abilitati ai sensi della legge 409/1985.
Ulteriori precisazioni sono contenute nei commi successivi:
- Comma 154: nelle strutture polispecialistiche con ambulatorio odontoiatrico, se il direttore sanitario non possiede i requisiti, è obbligatoria la nomina di un direttore sanitario odontoiatra qualificato.
- Comma 155: il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può operare esclusivamente in una sola struttura.
- Comma 156: il mancato rispetto di tali obblighi comporta la sospensione dell’attività della struttura, secondo modalità definite dal Ministero della Salute.
Neutralità fiscale confermata
Alla luce del quadro normativo descritto e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il conferimento di uno studio odontoiatrico a una società del settore può usufruire del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 177-bis del Tuir.
Il fatto che la società odontoiatrica non sia iscritta a un albo non rappresenta un ostacolo, a condizione che essa rispetti pienamente i requisiti previsti dalla normativa sanitaria, in particolare la presenza di un direttore sanitario regolarmente iscritto all’albo degli odontoiatri e l’erogazione delle prestazioni da parte di professionisti abilitati.
Pertanto, il trasferimento del complesso organizzato dell’attività professionale in una Srl odontoiatrica non comporta effetti fiscali negativi per i professionisti conferenti e si configura come un’operazione fiscalmente neutra, agevolando i processi di riorganizzazione e crescita strutturata degli studi odontoiatrici.