Una Società di investimento immobiliare quotata (Siiq), fiscalmente residente in Italia, ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate per chiarire se possa applicare il regime di esenzione da ritenute sugli interessi pagati alla propria controllante, una società con sede nel Lussemburgo.
In particolare, la Siiq ha stipulato due contratti di finanziamento con la holding lussemburghese, la quale percepisce gli interessi in qualità di beneficiaria effettiva. La richiesta nasce dal dubbio circa la compatibilità tra il regime agevolato delle Siiq e l’esenzione prevista dalla direttiva 2003/49/CE recepita nell’ordinamento italiano tramite l’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973.
Il regime fiscale delle Siiq
Le Siiq sono società speciali che beneficiano di un trattamento fiscale agevolato introdotto con la legge n. 296/2006. In particolare, secondo l’articolo 1, comma 131, il reddito derivante dalla locazione immobiliare è esente da Ires. Tuttavia, i dividendi distribuiti ai soci restano imponibili secondo le regole previste per i partecipanti.
È importante sottolineare che, sebbene le Siiq godano di un’esenzione su determinati redditi, non sono esonerate completamente dalla tassazione: i redditi non qualificati come “gestione esente” restano soggetti a imposizione secondo le norme ordinarie.
L’esenzione da ritenute prevista dalla normativa UE
La direttiva 2003/49/CE, nota come direttiva “interessi e canoni”, mira a eliminare le doppie imposizioni sui pagamenti transfrontalieri tra società appartenenti a gruppi multinazionali con sede in Stati membri diversi. In Italia, tale direttiva è stata recepita con l’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973.
Secondo tale disposizione, gli interessi e i canoni versati da una società residente a una consociata UE sono esenti da ritenute a condizione che:
- entrambe le società siano soggette a un’imposta societaria senza beneficiare di esenzioni generali;
- i pagamenti siano effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo;
- la beneficiaria effettiva sia fiscalmente residente in un altro Stato UE.
Il dubbio interpretativo: le Siiq possono essere considerate “soggette a imposta”?
Il punto critico dell’interpello era stabilire se una Siiq, che beneficia di una parziale esenzione dall’Ires, possa comunque essere considerata come “soggetta a imposta sulle società” ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
La società richiedente ha sostenuto che, pur godendo di un’agevolazione fiscale, rientra tra i soggetti Ires e non è esente in modo totale e generalizzato, motivo per cui dovrebbe poter usufruire del regime di esenzione da ritenuta.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato l’interpretazione della contribuente. Nella risposta n. 93 del 9 aprile 2025 ha chiarito che le Siiq, pur avendo un regime speciale, sono comunque soggette all’Ires per i redditi diversi da quelli della gestione esente, e quindi rientrano nei criteri soggettivi previsti dall’articolo 26-quater.
A supporto della sua conclusione, l’Agenzia ha richiamato:
- la circolare n. 47/2005, che definisce i criteri per l’applicazione dell’articolo 26-quater;
- la circolare n. 32/2015, secondo cui le Siiq non sono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ma soggetti Ires a tutti gli effetti;
- la circolare n. 8/2008, che ha escluso per le Siiq l’esonero da ritenuta solo in materia di dividendi, non in relazione agli interessi.
Inoltre, la relazione illustrativa al Dlgs n. 143/2005 (che ha recepito la direttiva UE) conferma che il requisito di assoggettamento all’imposta va valutato in senso ampio e non esclude soggetti che godono di agevolazioni compatibili con il diritto comunitario.