La legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche riguardanti le detrazioni per figli a carico, ma non ha stravolto del tutto le regole relative allo status di familiare fiscalmente a carico.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 243 del 15 settembre 2025) ha chiarito che, nonostante i nuovi limiti di età previsti per le detrazioni sui carichi di famiglia, il semplice compimento dei 30 anni non comporta la perdita automatica della condizione di figlio a carico ai fini fiscali.
Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025
Con l’articolo 1, comma 11, della legge n. 207/2024, sono state aggiornate le regole sulle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del Tuir.
Dal 1° gennaio 2025, la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio continua a spettare, ma solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni.
Al raggiungimento del 30° anno di età, il genitore perde la detrazione per carichi di famiglia, salvo il caso in cui il figlio sia affetto da una disabilità accertata: in questa particolare situazione, la detrazione resta applicabile senza limiti di età.
Status di figlio a carico: un concetto distinto dalle detrazioni per carichi di famiglia
Il chiarimento delle Entrate ha evidenziato un aspetto fondamentale: il compimento dei 30 anni non incide automaticamente sullo status di figlio a carico.
Questa condizione resta infatti collegata esclusivamente al reddito complessivo annuo del figlio, che non deve superare le soglie fissate dall’articolo 12, comma 2 del Tuir.
Più precisamente, il figlio è considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro.
Per i figli fino a 24 anni, il limite è più elevato e ammonta a 4.000 euro.
Se questi parametri reddituali vengono rispettati, il figlio rimane a carico dei genitori anche dopo aver compiuto i 30 anni.
Detrazioni e deduzioni ancora fruibili dopo i 30 anni
Pur non potendo più beneficiare della detrazione per carichi di famiglia, i genitori possono continuare a dedurre o detrarre le spese sostenute nell’interesse del figlio fiscalmente a carico.
L’articolo 15, comma 2 del Tuir consente infatti di usufruire delle detrazioni relative a interessi passivi sui mutui, spese sanitarie, spese di istruzione e altre categorie di oneri, anche se il figlio ha superato la soglia anagrafica che fa perdere la detrazione per carico.
L’elemento determinante è quindi il reddito del figlio e non la sua età anagrafica.
Il caso pratico che ha portato al chiarimento
Il quesito all’Agenzia delle Entrate è stato sollevato da un sostituto d’imposta, il quale, dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, aveva eliminato il beneficio fiscale per i dipendenti con figli che avevano compiuto 30 anni, correggendo le richieste di detrazione presentate dai lavoratori.
Il dubbio riguardava proprio la possibilità di continuare a fruire delle detrazioni per spese e oneri sostenuti a favore del figlio, pur in assenza della detrazione per carico di famiglia.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Richiamando la circolare n. 4/2022 e la normativa vigente, l’Agenzia ha chiarito che il figlio può restare fiscalmente a carico anche dopo i 30 anni, purché il suo reddito complessivo rimanga entro i limiti previsti.
In questo caso, il genitore potrà continuare a dedurre o detrarre le spese sanitarie, universitarie, per interessi passivi e altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, anche se non spetta più la detrazione specifica per carichi di famiglia.
Figlio a carico anche a trentanni
Il compimento dei 30 anni non determina automaticamente la perdita dello status di figlio a carico.
La detrazione per carichi di famiglia si interrompe al raggiungimento di tale età (salvo disabilità). Restano pienamente fruibili tutte le altre detrazioni e deduzioni connesse alle spese sostenute dai genitori, a condizione che il figlio mantenga un reddito complessivo entro le soglie di legge.
Questo chiarimento rappresenta un’importante certezza per le famiglie, che potranno continuare a godere di agevolazioni fiscali significative anche dopo il compimento del trentesimo anno di età dei figli.