L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E, ha fornito chiarimenti importanti sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA). Le indicazioni rispondono a numerosi quesiti ricevuti dall’Amministrazione finanziaria e definiscono il corretto iter per la cessione.
Normativa di riferimento e natura del credito
La disciplina è contenuta nell’articolo 44-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”).
In sintesi:
- I crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA non producono interessi;
- Possono essere compensati tramite modello F24, chiesti a rimborso o ceduti a terzi;
- La cessione avviene secondo le modalità previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Modalità di cessione ordinaria: atto notarile e notifica
La cessione deve avvenire attraverso:
- Atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (ai sensi dell’art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440/1923);
- Successiva notifica alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto cedente.
Importante: Il cessionario non può a sua volta cedere il credito. È esclusivamente autorizzato a utilizzarlo in compensazione tramite F24, utilizzando il codice tributo 6834 (ridenominato con Risoluzione n. 71/2020).
Procedura semplificata per gruppi di società
Se la cessione avviene tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, il processo è molto più snello:
- Non è richiesto l’intervento notarile;
- È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi del cedente gli estremi del cessionario e gli importi ceduti (ai sensi dell’art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973).
Canali di comunicazione: niente piattaforma telematica
La cessione non va comunicata tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia disponibile nell’area riservata del sito web.
Tale piattaforma è riservata a comunicazioni fiscali, e non può essere usata per operazioni finanziarie come la cessione dei crediti.
L’Agenzia precisa che:
- La comunicazione della cessione non conferisce automaticamente certezza, liquidità ed esigibilità al credito;
- L’Amministrazione può effettuare controlli sulla legittimità fiscale della cessione e dell’utilizzo del credito, ma non partecipa alle negoziazioni tra cedente e cessionario.
Limiti e riferimenti precedenti
Per quanto riguarda i limiti di utilizzo dei crediti, l’Agenzia rinvia:
- Alla Circolare n. 37/2012, in merito al passaggio automatico da DTA a credito d’imposta per le banche;
- Alla Circolare n. 17/2014, sulle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 per le DTA IRAP.
Si sottolinea che, a differenza delle precedenti normative, l’attuale articolo 44-bis non richiede che il corrispettivo della cessione sia almeno pari al valore nominale del credito. Questo rappresenta una maggiore flessibilità per le parti coinvolte nella trattativa.
Riepilogo operativo
Scenario | Modalità di Cessione | Formalità Notarili | Comunicazione Agenzia |
---|---|---|---|
Cessione ordinaria | Atto pubblico / scrittura autenticata | Sì | Notifica alla Direzione Provinciale |
Cessione infragruppo | Dichiarazione dei redditi | No | Dichiarazione fiscale |
La nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a fare chiarezza su una materia tecnica e strategica per molte imprese. La possibilità di trasformare le DTA in crediti cedibili o compensabili è uno strumento rilevante per la pianificazione fiscale, ma richiede attenzione ai dettagli normativi e procedurali.
Se vuoi, posso anche fornirti un modello pratico di atto di cessione o una checklist operativa per la procedura. Fammi sapere!