2 luglio 2025 – Un nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), firmato il 27 giugno dal vice ministro Maurizio Leo, ha introdotto importanti disposizioni finalizzate ad armonizzare le basi imponibili IRES e IRAP con i principi contabili aggiornati. Il provvedimento interessa i soggetti che adottano i principi contabili OIC, diversi dalle microimprese che non redigono il bilancio in forma ordinaria ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile.
Il decreto è già disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, corredato da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti.
I Principi Coinvolti: OIC 34, OIC 16 e OIC 31
Le modifiche introdotte dal decreto riguardano:
- OIC 34 “Ricavi”, un nuovo principio contabile nazionale;
- OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 31 “Fondi rischi e oneri”, oggetto di aggiornamenti significativi pubblicati nel marzo 2024, in particolare in relazione alla disciplina degli obblighi di smantellamento e ripristino.
Trattamento fiscale dei costi per l’ottenimento dei contratti
L’articolo 2 del decreto chiarisce il regime fiscale dei costi sostenuti per acquisire contratti di vendita, capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali in conformità all’OIC 34. Questi costi sono deducibili se:
- sono specificamente sostenuti per ottenere un contratto;
- è ragionevolmente certa la conclusione del contratto;
- i costi sono recuperabili tramite il contratto stesso.
La norma conferma la deducibilità ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUIR.
Penali contrattuali e corrispettivi variabili
L’articolo 3 interviene sulle operazioni commerciali che prevedono corrispettivi variabili, come penali legali o contrattuali. Anche se contabilmente si tratta di un adeguamento al valore del ricavo, fiscalmente continua a prevalere la classificazione come accantonamento.
Il contribuente dovrà quindi neutralizzare l’effetto contabile delle penali:
- con una variazione in aumento al momento della rilevazione del corrispettivo variabile;
- con una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui la penale diventa certa e obiettivamente determinabile.
Vendita con diritto di reso: valutazioni e impatti fiscali
L’articolo 4 disciplina il trattamento dei ricavi relativi a prodotti venduti con diritto alla restituzione. In caso di valutazione del rischio di reso per massa, l’OIC 34 impone la riduzione del ricavo e la contemporanea iscrizione di un fondo oneri secondo l’OIC 31.
Anche in questo caso, fiscalmente l’importo costituisce un accantonamento, quindi:
- indeducibile al momento dello stanziamento del fondo;
- deducibile al momento del reso effettivo da parte del cliente.
Estensione delle regole IRAP
L’articolo 5 specifica che le regole previste dagli articoli 3 e 4 valgono anche per l’IRAP. Si conferma quindi la coerenza del trattamento degli accantonamenti tra IRES e IRAP, rafforzando il principio di uniformità.
Smantellamento, rimozione e ripristino: le novità su OIC 16
L’articolo 6 si concentra sul trattamento dei costi di smantellamento, rimozione del cespite e ripristino del sito, alla luce della nuova disciplina introdotta nell’OIC 16.
Quando questi costi sono capitalizzati:
- si includono nel costo fiscale del bene;
- diventano ammortizzabili secondo gli articoli 102 (beni di proprietà) o 103 (beni in godimento) del TUIR.
In caso di aggiornamento delle stime del fondo rischi (es. variazione dei tassi di attualizzazione o del tempo), la classificazione come accantonamento resta invariata, sia per IRES che per IRAP.
Decorrenza delle nuove regole
L’articolo 7 definisce la decorrenza temporale delle nuove disposizioni:
- si applicano a partire dal primo esercizio in cui viene adottato l’OIC 34;
- oppure dal primo esercizio di applicazione delle modifiche ai principi contabili pubblicate nel marzo 2024.
È inoltre prevista l’estensione del trattamento fiscale dei costi di smantellamento anche ai soggetti IAS/IFRS adopter, in coerenza con quanto previsto per gli OIC adopter, anche per esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, a condizione che i comportamenti siano allineati a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto.