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Novità Irpef - Ires
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1 Agosto 2025
4 Minuti di lettura

Allineamento fiscale tra IRES, IRAP e i principi contabili OIC

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2 luglio 2025 – Un nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), firmato il 27 giugno dal vice ministro Maurizio Leo, ha introdotto importanti disposizioni finalizzate ad armonizzare le basi imponibili IRES e IRAP con i principi contabili aggiornati. Il provvedimento interessa i soggetti che adottano i principi contabili OIC, diversi dalle microimprese che non redigono il bilancio in forma ordinaria ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile.

Il decreto è già disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, corredato da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti.

I Principi Coinvolti: OIC 34, OIC 16 e OIC 31

Le modifiche introdotte dal decreto riguardano:

  • OIC 34 “Ricavi”, un nuovo principio contabile nazionale;
  • OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 31 “Fondi rischi e oneri”, oggetto di aggiornamenti significativi pubblicati nel marzo 2024, in particolare in relazione alla disciplina degli obblighi di smantellamento e ripristino.

Trattamento fiscale dei costi per l’ottenimento dei contratti

L’articolo 2 del decreto chiarisce il regime fiscale dei costi sostenuti per acquisire contratti di vendita, capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali in conformità all’OIC 34. Questi costi sono deducibili se:

  • sono specificamente sostenuti per ottenere un contratto;
  • è ragionevolmente certa la conclusione del contratto;
  • i costi sono recuperabili tramite il contratto stesso.

La norma conferma la deducibilità ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUIR.

Penali contrattuali e corrispettivi variabili

L’articolo 3 interviene sulle operazioni commerciali che prevedono corrispettivi variabili, come penali legali o contrattuali. Anche se contabilmente si tratta di un adeguamento al valore del ricavo, fiscalmente continua a prevalere la classificazione come accantonamento.

Il contribuente dovrà quindi neutralizzare l’effetto contabile delle penali:

  • con una variazione in aumento al momento della rilevazione del corrispettivo variabile;
  • con una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui la penale diventa certa e obiettivamente determinabile.

Vendita con diritto di reso: valutazioni e impatti fiscali

L’articolo 4 disciplina il trattamento dei ricavi relativi a prodotti venduti con diritto alla restituzione. In caso di valutazione del rischio di reso per massa, l’OIC 34 impone la riduzione del ricavo e la contemporanea iscrizione di un fondo oneri secondo l’OIC 31.

Anche in questo caso, fiscalmente l’importo costituisce un accantonamento, quindi:

  • indeducibile al momento dello stanziamento del fondo;
  • deducibile al momento del reso effettivo da parte del cliente.

Estensione delle regole IRAP

L’articolo 5 specifica che le regole previste dagli articoli 3 e 4 valgono anche per l’IRAP. Si conferma quindi la coerenza del trattamento degli accantonamenti tra IRES e IRAP, rafforzando il principio di uniformità.

Smantellamento, rimozione e ripristino: le novità su OIC 16

L’articolo 6 si concentra sul trattamento dei costi di smantellamento, rimozione del cespite e ripristino del sito, alla luce della nuova disciplina introdotta nell’OIC 16.

Quando questi costi sono capitalizzati:

  • si includono nel costo fiscale del bene;
  • diventano ammortizzabili secondo gli articoli 102 (beni di proprietà) o 103 (beni in godimento) del TUIR.

In caso di aggiornamento delle stime del fondo rischi (es. variazione dei tassi di attualizzazione o del tempo), la classificazione come accantonamento resta invariata, sia per IRES che per IRAP.

Decorrenza delle nuove regole

L’articolo 7 definisce la decorrenza temporale delle nuove disposizioni:

  • si applicano a partire dal primo esercizio in cui viene adottato l’OIC 34;
  • oppure dal primo esercizio di applicazione delle modifiche ai principi contabili pubblicate nel marzo 2024.

È inoltre prevista l’estensione del trattamento fiscale dei costi di smantellamento anche ai soggetti IAS/IFRS adopter, in coerenza con quanto previsto per gli OIC adopter, anche per esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, a condizione che i comportamenti siano allineati a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto.

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