Con la Sentenza n. 21563 del 20 ottobre 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che gli aveva negato il diritto al rimborso dell’Irap.
La Suprema Corte ha riconosciuto, infatti, l’esistenza nel caso in questione del presupposto per l’applicazione dell’imposta, ossia dell’autonoma organizzazione del contribuente. Ciò in quanto il contribuente medesimo aveva alle sue dipendenze un’apprendista part-time.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, respinto il motivo di impugnazione presentato dal ricorrente relativo all’incompatibilità dell’Irap con la normativa comunitaria. La Suprema Corte ha, infatti, ricordato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 3 ottobre 2006, ha stabilito che l’art. 33 della Sesta Direttiva del Consiglio del 16 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di Iva, deve essere interpretato nel senso che non contrasta con il mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’Irap.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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