Con Risoluzione 3 maggio 2005, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai redditi percepiti dagli artisti stranieri che si esibiscono in Italia. In particolare è stato chiarito che:
- la ritenuta di imposta del 30% di cui all’articolo 25, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova applicazione anche nel caso in cui il percettore del compenso sia un ente e non un musicista. Con la successiva tassazione del reddito percepito dai singoli musicisti non si avrà tuttavia doppia imposizione in quanto l’ente potrà dedurre dal proprio reddito i compensi corrisposti a tali soggetti e scomputare dall’imposta dovuta allo Stato di appartenenza la ritenuta subìta in Italia;
- la base imponibile è costituita dal compenso lordo erogato dal soggetto che risiede in Italia.
Fonte: www.seac.it