Con Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei Fondi rischi iscritti dalla società conferitaria in sede di conferimento, nel caso in cui un’azienda speciale si trasformi in società di capitali.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, lo storno integrale del Fondo rischi creato all’atto della trasformazione rileva nella formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi a prescindere dal trattamento contabile adottato. Pertanto:
- se la società contabilizza lo smobilizzo del Fondo mediante la rilevazione a Conto economico di una sopravvenienza attiva, non dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;
- se lo “storno” viene rappresentato con contropartita contabile di una riserva del Patrimonio Netto, la società dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in aumento al fine di attrarre a tassazione il componente positivo non transitato a Conto economico. In questo caso, la riserva in esame, fiscalmente, si configura come riserva di utili.
Fonte: www.seac.it
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