NULL
Novità Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Trattamento contabile e fiscale dei costi imputabili al bene in leasing: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 17195/06, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla contabilizzazione ed alla deducibilità fiscale degli oneri sostenuti da una società di leasing nella fase preliminare del contratto (ad esempio: spese per la registrazione del contratto) e nella fase di commercializzazione del bene.

Nello specifico, i Giudici hanno chiarito che tali costi:

  • devono essere capitalizzati, in quanto oneri di diretta imputazione;
  • non possono pertanto essere interamente iscritti a conto economico nell’esercizio di sostenimento, ma devono essere ammortizzati con il bene cui si riferiscono;
  • sono anche deducibili fiscalmente nella misura in cui sono stati ammortizzati.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 11.9.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Trattamento contabile e fiscale dei costi imputabili al bene in leasing: Sentenza della Cassazione

    Scarica il pdf

    Con Sentenza n. 17195/06, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla contabilizzazione ed alla deducibilità fiscale degli oneri sostenuti da una società di leasing nella fase preliminare del contratto (ad esempio: spese per la registrazione del contratto) e nella fase di commercializzazione del bene.

    Nello specifico, i Giudici hanno chiarito che tali costi:

    · devono essere capitalizzati, in quanto oneri di diretta imputazione;

    · non possono pertanto essere interamente iscritti a conto economico nell’esercizio di sostenimento, ma devono essere ammortizzati con il bene cui si riferiscono;

    · sono anche deducibili fiscalmente nella misura in cui sono stati ammortizzati.

    Fonte:  www.seac.it
    Articolo pubblicato in data 3.10.2006

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

    Articoli correlati
    24 Aprile 2025
    Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

    Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

    24 Aprile 2025
    Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

    La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

    24 Aprile 2025
    Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

    In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto