Con Risoluzione 30 marzo 2007, n. 67, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri di determinazione del valore fiscale che deve essere riconosciuto alla partecipazione societaria in una società di capitali estera (tedesca) detenuta da una persona fisica che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.
Secondo l’Agenzia, in assenza di una specifica disciplina interna, presente invece nello Stato estero di provenienza per la determinazione del valore in uscita (Exit Tax), il valore della partecipazione anche per l’Italia può essere stabilito sulla base dei criteri previsti dalla disciplina estera.
In questo modo, viene garantito il diritto al prelievo dello Stato estero, in caso di incremento di valore della partecipazione e si evitano fenomeni di doppia imposizione e salti di imposta.
Fonte: www.seac.it
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