Con Risoluzione 23 luglio 2008, n. 318, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta modalità di determinazione del patrimonio netto contabile (di cui all’art. 98, comma 3, lett. e), TUIR) ai fini della c.d. “thin cap“.
Secondo l’Agenzia, qualora una società abbia partecipato ad un’operazione di fusione con effetti fiscali e contabili retrodatati (ai sensi dell’art. 172, comma 9, TUIR), per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato si considera il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente.
Pertanto, la circostanza che il socio qualificato modifichi, nel corso dell’esercizio, la sua quota di patrimonio netto nella società indebitata, non assume alcun rilievo ai fini della disciplina della thin cap applicata con riferimento al medesimo esercizio.
In particolare, dovrà considerarsi la somma dei patrimoni netti contabili di pertinenza dei soci qualificati, delle singole società partecipanti alla fusione.
Fonte: www.seac.it
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