Con Risoluzione 8 agosto 2005, n. 113 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 98, TUIR.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha specificato che non sono sufficienti per certificare l’esistenza di un’autonoma capacità di credito:
· i documenti rilasciati da istituti di credito che confermano la disponibilità a concedere credito alla società finanziata;
· l’esistenza di plusvalenze latenti, certificate da perizie effettuate da un professionista iscritto in apposito albo.
Solo in sede di accertamento, quindi gli Uffici dell’Agenzia valuteranno, anche sulla base della suddetta documentazione, l’effettiva capacità di credito del contribuente mediante l’esame del patrimonio sociale, qualora il contribuente stesso abbia ritenuto di potersi avvalere di quanto indicato nell’art. 98, comma 2, lett. b), TUIR.
Fonte: www.seac.it