Con Sentenza 3 ottobre 2006, n. 238/34/06, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha concluso che la plusvalenza originata dalla cessione di un terreno agricolo ricompreso nel piano regolatore generale costituisce elemento tassabile anche nell’ipotesi in cui il piano stesso non sia stato ancora approvato.
Secondo i Giudici, l’inserimento nel PRG attribuisce, infatti, al terreno la qualifica di area edificabile. Tale conclusione è riconducibile alla recente interpretazione di area edificabile contenuta nel Decreto Legge n. 223/2006, secondo la quale il terreno diventa appunto edificabile anche nei casi in cui sia inserito in un piano regolatore generale non ancora approvato.
Fonte: www.seac.it
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