NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Termini per la domanda di rimborso per maggiori acconti d’imposta: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 15 settembre 2006, n. 20057, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso dei maggiori acconti d’imposta versati. In particolare, è stato disposto che il citato termine decorre:

· dal versamento del saldo, quando l’importo versato in acconto risulta superiore:

o all’importo del tributo complessivamente dovuto nel momento di versamento del saldo,

o ovvero alla successiva determinazione del debito fiscale;

· dal momento di versamento dei singoli acconti, quando gli stessi siano maggiori a quanto effettivamente dovuto o addirittura non siano dovuti.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
31 Ottobre 2025
Partita IVA per Architetti: costi, contributi previdenziali e tasse

Ecco una guida utile per comprendere come aprire Partita IVA per Architetti, quali...

31 Ottobre 2025
Certificazioni Uniche 2025: le nuove regole per la richiesta massiva dei dati

Novità introdotte dal provvedimento del 20 ottobre 2025 In data 20 ottobre 2025, con...

31 Ottobre 2025
Anc: sanzioni tributarie e responsabilità del professionista, auspicato un intervento del governo volto a fare chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Termini per la domanda di rimborso per maggiori acconti d’imposta: Sentenza della Cassazione

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 15 settembre 2006, n. 20057, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso dei maggiori acconti d’imposta versati. In particolare, è stato disposto che il citato termine decorre:

    · dal versamento del saldo, quando l’importo versato in acconto risulta superiore:

    o all’importo del tributo complessivamente dovuto nel momento di versamento del saldo,

    o ovvero alla successiva determinazione del debito fiscale;

    · dal momento di versamento dei singoli acconti, quando gli stessi siano maggiori a quanto effettivamente dovuto o addirittura non siano dovuti.

    Fonte:  www.seac.it
    Articolo pubblicato in data 3.10.2006

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

    Articoli correlati
    31 Ottobre 2025
    Partita IVA per Architetti: costi, contributi previdenziali e tasse

    Ecco una guida utile per comprendere come aprire Partita IVA per Architetti, quali...

    31 Ottobre 2025
    Certificazioni Uniche 2025: le nuove regole per la richiesta massiva dei dati

    Novità introdotte dal provvedimento del 20 ottobre 2025 In data 20 ottobre 2025, con...

    31 Ottobre 2025
    Anc: sanzioni tributarie e responsabilità del professionista, auspicato un intervento del governo volto a fare chiarezza

    Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto