Con Risoluzione 10 giugno 2009, n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, qualora una società commerciale operi una scissione in favore di una società semplice, la scissa dovrà pagare le imposte relative alle plusvalenze.
In questo caso, infatti, si ha un’estromissione dei beni di impresa dal regime tipico delle società commerciali, che comporta il venir meno della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Ne deriva che le plusvalenze, a fronte della destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, dovranno essere tassate ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), TUIR.
Fonte: www.seac.it
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